Principali scadenze 2020 – IVA : Novità 2020 nelle operazioni con l’estero
1 – PRINCIPALI SCADENZE FEBBRAIO 2020
2- IVA – NOVITA’ 2020 NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO
1 – PRINCIPALI SCADENZE FEBBRAIO 2020
A vostra disposizione, scaricabile in formato pdf, lo scadenziario con le date dei principali adempimenti del mese di febbraio.
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2 – IVA: NOVITA’ 2020 NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO
2.1 Modifica termini presentazione ESTEROMETRO
2.2 Nuove regole Lettere d’Intento
2.3 Prova per cessioni Intracomunitarie
2.4 Iscrizione al VIES dal 01.01.2020
2.1 Modifica termini presentazione Comunicazione dati fatture transfrontaliere (cd. Esterometro)
La comunicazione dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni si servizi effettuate e/o ricevute verso e/o da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (cd. “esterometro”), deve essere effettuata con cadenza trimestrale (e non più mensile come accadeva in precedenza) entro l’ultimo giorno del mese successivo a trimestre di riferimento.
2.2 Nuove regole lettere d’intento
L’art. 12-septies della Legge 28 giugno 2019, n. 58 ha introdotto delle importanti novità in materia di dichiarazioni d’intento a decorrere dal 1° gennaio 2020.
In particolare si segnala che:
- gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ma soltanto l’obbligo di presentazione telematica della stessa all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione;
- la dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni;
- nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali si devono indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate;
- non sussiste più l’obbligo di redigere la dichiarazione d’intento in duplice esemplare, di numerarla progressivamente da parte del dichiarante e da parte del fornitore o prestatore, di annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro.
Si precisa tuttavia che la disposizione normativa, stabilisce che con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 58/2019, saranno definite le modalità operative di attuazione. Ad oggi tale Provvedimento non è stato pubblicato, quindi, sembra ragionevole ritenere che anche per il 2020 tornino applicabili le medesime regole previste nel 2019.
Con effetto dal 2020, sono inoltre state modificate le sanzioni riservate alla gestione delle dichiarazioni d’intento; in particolare viene previsto che in capo al cedente o al prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta.
Non appena definite le modalità operative di attuazione delle novità sopra descritte, sarà nostra premura darvene tempestiva comunicazione.
2.3 Prova per cessioni intracomunitarie
Al fine di poter beneficiare del regime di non imponibilità Iva (ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993), la norma prevede (tra le altre condizioni) il trasferimento fisico e a titolo oneroso dei beni all’altro paese comunitario. Il Regolamento comunitario del 4.12.2018, n. 2018/1912, esecutivo senza necessità di essere recepito da leggi nazionali, elenca quali sono le prove che, a decorrere dal 1.01.2020, il cedente deve fornire all’Amministrazione finanziaria per provare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro ad un altro della UE.
In attesa di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, segnaliamo le prove necessarie previste dal regolamento di cui sopra, in base al soggetto che effettua il trasporto.
In particolare precisiamo che gli elementi di prova vengono suddivisi in 2 gruppi.
Gruppo A che include:
- documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni (es. lettera CMR firmata);
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.
Gruppo B che include:
- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto di beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. un notaio) che conferma l’arrivo dei beni nella Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Al fine della non applicazione dell’IVA sulle cessioni intracomunitarie, deve ricorrere uno dei seguenti casi:
- Trasporto a cura del cedente:
- Il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto
- Il venditore deve essere in possesso almeno:
- di due elementi del “Gruppo A”;
- di un elemento del “Gruppo A” e uno del “Gruppo B
- Trasporto a cura del cessionario:
- Il venditore deve essere in possesso di una dichiarazione scritta, rilasciata entro 10 giorni dalla cessione dall’acquirente, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente (o per suo conto) e che identifica lo stato di destinazione dei beni e la persona che accetta gli stessi per conto dell’acquirente;
- Il venditore deve essere in possesso almeno:
- di due elementi del “Gruppo A”
- di un elemento del “Gruppo A” e uno del “Gruppo B”.
2.4 Iscrizione al VIES dal 01.01.2020
A decorrere dal 1° gennaio 2020 le operazioni intracomunitarie potranno avvenire senza applicazione dell’IVA del paese del cedente/prestatore, unicamente qualora entrambi le parti risultino iscritte al VIES.
Rimaniamo come di consueto a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa delle nostre prossime news ricorda: se sei cliente dello Studio e ti interessa ricevere questo documento in formato pdf contatta la nostra segreteria: info@studio-bianchi.it