Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Gli artt. 120 e 125 del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020), hanno introdotto, rispettivamente:
– il credito d’imposta per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (c.d. tax credit adeguamento luoghi di lavori – art. 120);
– il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (c.d. tax credit per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – art. 125).
Con l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 259854/2020 e della circolare 20/E/2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta suddetti, nonché le relative modalità per la comunicazione dell’eventuale cessione del credito a terzi, ai sensi dell’art. 122 del medesimo decreto “Rilancio”.
A seconda della tipologia di credito d’imposta, sono previste profonde differenze relativamente ai soggetti beneficiari ed alle tempistiche. Di seguito riepiloghiamo le principali caratteristiche delle due agevolazioni e le relative modalità di fruizione.
Tax credit adeguamento luoghi di lavori
Soggetti beneficiari: sono potenziali beneficiari della misura i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore.
Misura dell’agevolazione: il credito d’imposta riconosciuto è pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. La misura massima del credito è di € 48.000 euro (pari ad un massimo di spese ammesse di € 80.000).
Spese ammesse: le spese che possono dar diritto alla fruizione del credito d’imposta, sono elencate nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E/2020, e in particolare si tratta di:
a) spese per interventi realizzati al fine del rispetto delle misure sanitarie, purché prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività (governative, regionali o di categoria). Rientrano nella previsione:
– gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense;
– gli interventi edilizi effettuati al fine di realizzare spazi medici;
– gli interventi edilizi effettuati per la realizzazione di ingressi e spazi comuni conformi alle disposizioni anti Covid;
– gli acquisti di arredi di sicurezza;
– l’insieme degli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività.
b) investimenti agevolabili. Tali investimenti comprendono quelli relativi allo sviluppo o all’acquisto di strumenti e tecnologie utili allo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza. Rientrano, ad esempio:
– acquisto di apparecchiature per la misurazione della temperatura corporea;
– programmi software / sistemi di videoconferenza;
– misure di sicurezza della connessione internet;
– spese connesse a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
Riconoscimento del credito e relativo utilizzo: per poter utilizzare il credito d’imposta in esame, è necessaria la preventiva presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione delle spese ammissibili, da effettuarsi nel periodo dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sarà materialmente utilizzabile solo nel 2021, esclusivamente come segue:
- in compensazione con modello F24 dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021 (codice tributo ancora da istituirsi);
- mediante cessione entro il 31 dicembre 2021, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e similari.
Sia l’utilizzo che la cessione del credito possono avvenire solo dopo l’effettivo sostenimento delle spese, da individuarsi sulla base dei criteri contabili adottati.
L’eventuale credito d’imposta spettante ed inutilizzato entro il 31 dicembre 2021 andrà perso.
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap secondo le ordinarie modalità disposte per i singoli soggetti fruitori.
Tax credit per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Soggetti beneficiari: tutti gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Misura dell’agevolazione: il credito d’imposta riconosciuto è pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. La misura massima del credito è di € 60.000 (pari ad un massimo di spese ammesse di € 100.000).
Spese ammesse: le spese interessate dal credito d’imposta sono quelle puntualmente elencate dal dispositivo della norma e precisamente:
a) spese per sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; deve trattarsi di spese finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19, come risultante da certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
Riconoscimento del credito e relativo utilizzo: per poter utilizzare il credito d’imposta in esame, è necessaria la preventiva presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione delle spese ammissibili, da effettuarsi nel periodo dal 20.07 al 7.09.2020. Per la concreta fruizione del credito d’imposta sarà necessario attendere di conoscere quanto del credito stesso sarà effettivamente fruibile, posto che il valore riconosciuto potrebbe risultare inferiore a quello virtualmente spettante, laddove le risorse complessive stanziate non risultassero sufficienti. Determinato l’importo spettante, il credito potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24, da trasmettersi esclusivamente tramite i canali dell’Agenzia e con indicazione di specifico codice F24, che sarà istituito in un secondo momento.