Indennità 200 euro per lavoratori autonomi e professionisti – Welfare aziendale
INDENNITA’ UNA TANTUM LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI
WELFARE AZIENDALE – NOVITA’ PER IL 2022
INDENNITA’ UNA TANTUM LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022, il D.M. 19 agosto 2022, che disciplina criteri e modalità per l’ottenimento dell’indennità “una tantum” da parte di lavoratori autonomi e professionisti.
L’ammontare dell’indennità è previsto in € 200, a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:
- Essere lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali INPS o professionisti iscritti alle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie
- Essere iscritti alle forme previdenziali di cui al punto che precede già alla data del 18 maggio 2022
- Avere una partita IVA attiva, con attività lavorativa già avviata, alla data del 18 maggio 2022
- Aver percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a € 35.000
- Aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento – con competenza a decorrere dal 2020 – per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per cui viene richiesta l’indennità
L’indennità non è cumulabile con quella – di pari importo – prevista a favore di lavoratori dipendenti e pensionati.
L’indennità è incrementata di € 150,00 per coloro che nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000,00.
Per poter ottenere l’indennità, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza:
- All’INPS (nel caso di lavoratori autonomi e professionisti privi di cassa previdenziale obbligatoria)
- Agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti (per i professionisti)
Le domande per il riconoscimento del beneficio devono essere presentate direttamente dai soggetti interessati (non è prevista delega ad un intermediario) nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.
L’indennità verrà corrisposta sulla base dei dati e dei requisiti autocertificati dal richiedente, con successiva verifica degli stessi sulla base delle informazioni che saranno fornite agli enti di previdenza dall’amministrazione finanziaria.
Per gli iscritti ad un Ente di previdenza aderente all’AdEPP (Cassa Notariato, Cassa Forense, INARCASSA, Cassa Dottori Commercialisti, ENPAV, ENPACL, ENPAF, ENPAP, ENPAPI, INPGI, CASAGIT, ENASARCO, ENPAIA, Ente Pluricategoriale EPAP, ONAOSI, ENPAM, ENPAB, EPPI, Cassa Geometri, Cassa Ragionieri), la domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022 e fino al 30 novembre 2022.
Per gli iscritti alla gestione separata e alle gestioni speciali artigiani, commercianti e agricoltura, con circolare pubblicata in data odierna, l’INPS ha comunicato che le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre 2022 accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda.
WELFARE AZIENDALE – NOVITA’ PER IL 2022
L’art. 12 del D.L. 115/2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del T.U.I.R., prevede un innalzamento della soglia di esenzione da tassazione per beni e servizi forniti ai dipendenti dell’azienda, che per il solo 2022 sale da 258,23 a 600,00 euro.
Possono rientrare nella franchigia di euro 600,00:
- Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
- Le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e gas naturale
Da rilevare che:
- Il benefit può essere erogato, a discrezione del datore di lavoro, al singolo dipendente e non deve quindi necessariamente essere riconosciuto alla totalità dei lavoratori o a un’intera categoria
- Non è necessario che il riconoscimento sia effettuato in occasione di ricorrenze o festività
- Al fine dell’innalzamento della soglia di esenzione a euro 600,00, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire e conservare la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente in coerenza con la finalità per cui sono state corrisposte
- Il benefit, nella misura massima di euro 600,00, si aggiunge a quanto già previsto dal D.L. 21/2022 relativamente all’esenzione fino a 200,00 euro di buoni carburante riconosciuti dai datori di lavoro ai propri dipendenti
Da chiarire, da parte dell’Agenzia delle Entrate, se la soglia di € 600,00 prevista per l’anno 2022, debba intendersi come soglia di esenzione (ovvero per cui solo l’importo eventualmente eccedente verrà assoggettato a tassazione) o come limite oltre il quale l’intero importo corrisposto (quindi anche la quota entro i 600 euro) dovrà rientrare nell’imponibile IRPEF.