Decreto Milleproroghe: le principali novità
CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MILLEPROROGHE 2025: LE PRINCIPALI NOVITA’
Il. D.L. 202/2024 (c.d. Milleproroghe) è stato convertito con Legge 15/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025. Tra le previsioni della predetta Legge, in vigore dal 25 febbraio 2025, vi segnaliamo:
1 – FATTURAZIONE ELETTRONICA PER OPERATORI SANITARI
2 – SVOLGIMENTO ON LINE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA’
3 – TERMINE DI STIPULA CONTRATTI ASSICURATIVI A COPERTURA DI RISCHI CATASTROFALI
1 – Fatturazione elettronica per operatori sanitari (Art. 3, c. 6)
È esteso a tutto l’anno 2025 il divieto di emissione di fattura elettronica, ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, a carico dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
2 – Svolgimento on line delle assemblee di società (Art. 3, c. 14 sexies)
Viene prorogata fino al 31/12/2025 l’applicazione delle norme disposte dall’art. 106 D.L. 18/2020 relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa, Sapa, Srl, società cooperative, mutue assicuratrici, che consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie è consentito prevedere che:
- il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
In aggiunta, con esclusivo riferimento alle Srl, l’art. 106, c. 3 consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
3 – Termine di stipula contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali (Art. 13, c. 1)
È prorogato dal 31.12.2024 al 31.03.2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali, di cui all’art. 1, c. 101 L. 213/2023.
Rimaniamo come di consueto a disposizione per eventuali chiarimenti.