Decreto Sostegni

  • Avatarby StudioBianchi
  • Mar 26, 2021
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È in vigore dal 23 marzo 2021 il “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41 del 22/03/2021). Tra le disposizioni contenute segnaliamo quelle di maggior interesse.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica in corso, con il decreto è previsto un contributo a fondo perduto da riconoscere a favore dei titolari di partita IVA (sia professionisti che imprese), residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta:

– esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d’imposta antecedente a quello in vigore al 23.03.2021 (normalmente coincidente con l’anno 2019);

– a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di apertura della partita IVA.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si dovrà far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per l’accesso al contributo non è previsto alcun riferimento all’attività esercitata (codici ATECO).

Per maggiori informazioni sulla determinazione del contributo a fondo perduto, sui soggetti beneficiari e sulle modalità di erogazione, ti invitiamo a leggere l’approfondimento dedicato.

DATI IVA RESI DISPONIBILI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Viene posticipata al 1.07.2021 la data in cui l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, in via sperimentale e in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri Iva (artt. 23 e 25 Dpr 633/1972);

b) liquidazione periodica dell’Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.01.2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti citati, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.

STRALCIO DEI DEBITI FINO A 5000 EURO

È previsto l’annullamento automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi che alla data del 23 marzo 2021 risultino di ammontare residuo sino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Non rileva quindi la data di notifica della cartella di pagamento ma il momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore. I carichi oggetto di annullamento devono essere relativi:

  • alle persone fisiche, che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Non rientrano nell’automatismo le riscossioni mediante ingiunzione fiscale, svolte in proprio dagli enti territoriali o mediante concessionario locale. Sono esclusi, come per l’art. 4 del D.L. n. 119/2018, anche i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all’importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.

Con decreto del Ministero dell’Economia sono stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

Restano in ogni caso definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Fino alla data stabilita da stabilirsi con decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E ANNULLAMENTO DEI CARICHI

Il decreto prevede la proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Sono stati inoltre differiti al 31 luglio 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate, in scadenza nel 2020, relative:

  • alla “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136);
  • al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019).

Sono stati differiti al 30 novembre 2021 i termini entro i quali è possibile versare le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 relative:

  • alla “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in Legge 17 dicembre 2018, n. 136);
  • al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193 (l0002018123000145an0001a), Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di Bilancio 2019).

Infine, con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, il decreto dispone:

  • la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’art. 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
  • la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse cartelle.

ULTERIORI SOSPENSIONI DI TERMINI

In considerazione della proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione fino al 30.04.2021, è sospesa con i medesimi termini anche la compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall’art. 145 D.L. 34/2020. In tal modo l’Agenzia delle Entrate può procedere ad erogare speditamente i rimborsi, anche in presenza di ruoli a carico del creditore, senza verifica preventiva.

CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI TRIBUTARI

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, il decreto sostegno prevede che il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei 6 mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (anziché 3 mesi). In particolare, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10.12.2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10.06.2021.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA 2021 E CERTIFICAZIONI UNICHE

In conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza pandemica in corso, il decreto sostegni ha previsto il differimento di alcune scadenze con effetti esclusivamente per l’anno 2021 e precisamente:

  • il termine per l’invio da parte dei sostituti delle Certificazioni Uniche è spostato al 31.03.2021 e con esso il termine per la scelta, da parte del sostituto, del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;
  • il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati è differito al 31.03.2021;
  • la scadenza per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni è spostata al03.2021;
  • il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata è prorogato al 10.05.2021.

Rimaniamo come di consueto a disposizione per qualsiasi chiarimento e per i dovuti approfondimenti.

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