Nuovi obblighi per le ritenute fiscali negli appalti
A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha previsto nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni per committenti e appaltatori.
Le nuove regole riguardano il committente che affida ad un’impresa il compimento di una o più opere – o di uno o più servizi – con le seguenti caratteristiche:
- importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
- affidamento tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
- utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.
Ricorrendo le caratteristiche sopra elencate:
- il committente è tenuto a richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio;
- le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno:
- effettuare i versamenti delle ritenute con F24 specifico per singolo committente, senza poter effettuare compensazioni con propri crediti fiscali.
- trasmettere al committente le deleghe di pagamento entro i 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute;
- trasmettere al committente un elenco nominativo dei lavoratori impiegati direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente nel mese precedente (identificati mediante codice fiscale), con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Gli obblighi si applicano ai sostituti d’imposta residenti nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sul reddito.
Con la risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate pone a carico del committente l’ulteriore onere del controllo, stabilendo che le informazioni fornite dalle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici devono essere utilizzate dal committente per verificare il corretto versamento delle ritenute. Se il committente viola gli obblighi previsti da questa norma, incorre in una sanzione pari a quella applicata alla parte appaltatrice/affidataria/subappaltatrice per le relative omissioni.
Inoltre la risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 109/E del 24 dicembre 2019 ha stabilito che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici debbano indicare nella sezione anagrafica dei modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute il codice identificativo “09” unitamente al codice fiscale del committente.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 23 dicembre 2019 ha stabilito che questi obblighi trovano applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in data precedente al 1° gennaio 2020.
Non si applica la disciplina sopra descritta nel caso in cui le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente di possedere, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute, i seguenti requisiti:
- esistenza in attività da almeno 3 anni;
- regolarità con gli obblighi dichiarativi;
- versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- assenza di iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito affidati agli agenti di riscossione relativi a imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Questa disposizione però non si applica se le somme sono oggetto di rateazione non ancora decaduta.
A questa comunicazione bisogna allegare una certificazione messa a disposizione alle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e della validità di 4 mesi dalla data di rilascio, che attesti la sussistenza di questi requisiti. Ad oggi la suddetta comunicazione non risulta ancora disponibile.
Le imprese che possiedono questi requisiti possono anche compensare le ritenute con i propri crediti fiscali.
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