SOSPESIONE DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI
Di seguito riepiloghiamo le principali misure fiscali previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, entrato in vigore nella stessa data, a favore delle imprese, relativamente alla sospensione di adempimenti e versamenti.
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
L’articolo 62 disciplina la sospensione dei termini per adempimenti e versamenti fiscali e contributivi.
Individua come prima cosa quali sono i contribuenti che possono avvalersi della sospensione degli adempimenti. Si tratta dei soggetti che hanno:
- il domicilio fiscale;
- la sede legale;
- la sede operativa
nel territorio dello Stato.
Sospensione degli adempimenti
La sospensione riguarda gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Non sono previsti, per la sospensione degli adempimenti, limiti in dipendenza della dimensione aziendale (fatturato) e/o dell’ubicazione geografica.
Viene disposto che gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.
La sospensione degli adempimenti prevede due importanti eccezioni. Infatti non opera con riferimento:
1) all’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Conseguentemente, le ritenute devono continuare ad essere operate;
2) alle comunicazioni e trasmissioni telematiche propedeutiche alla predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata. Per tali adempimenti (trasmissione telematica delle CU per i soggetti interessati dalla dichiarazione precompilata, invio dei dati propedeutici alla dichiarazione precompilata) resta fermo il termine del 31 marzo.
I principali adempimenti che invece rientrano nella sospensione dei termini, che potranno essere portati quindi a termine entro il 30 giugno 2020 in assenza di sanzioni sono:
- presentazione INTRASTAT mensili e trimestrali.
- comunicazione delle liquidazioni iva periodiche I trimestre 2020 (LIPE).
- Dichiarazione IVA 2020 relativa all’anno d’imposta 2019.
- Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (Esterometro) relativa al primo trimestre 2020.
- Presentazione “Modello IVA TR” per la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).
Sospensione dei versamenti
Relativamente alla sospensione dei termini di versamento la norma prevede disposizioni differenti in base:
– all’ubicazione delle aziende/professionisti (che se situate nei comuni e/o nelle province già oggetto dei precedenti decreti, continueranno ad applicare le norme ivi previste);
– all’ammontare dei ricavi realizzati dalle aziende/professionisti nell’anno precedente a quello in corso.
In particolare è previsto che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.03.2020 relativi a:
a) ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) I.V.A.;
c) contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi ai sensi della nuova disposizione, saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si farà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Viene inoltre introdotta una norma che riguarda quei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.03.2020. Per questi soggetti i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra tale data (17/03/2020) e il 31.03.2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli art. 25 (ritenute su redditi di lavoro autonomo) e 25-bis (ritenute sulle provvigioni) Dpr 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
L’articolo 61 interviene sulle misure già adottate (a favore dei soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria) con il D.L. 9 del 2 marzo 2020, all’art. 8. Tra le misure previste segnaliamo che la sospensione sino al 30 aprile di versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi e premi le disposizioni (art. 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9), si applicherà anche ad altri soggetti, tra i quali:
– soggetti che gestiscono teatri e sale cinematografiche;
– soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
– soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
– soggetti che gestiscono servizi educativi e scuole per l’infanzia;
– soggetti che gestiscono servizi di trasporto;
– soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre;
Viene precisato che i versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Art. 67 – (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori)
Sono sospesi dall’8.03 al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Sono, altresì, sospesi, dall’8.03 al 31.05.2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto per la regolarizzazione delle relative istanze di interpello.
Sono inoltre sospesi i termini per l’adesione al regime collaborativo (art. 7, c. 2 D. Lgs. 128/2015), i termini per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1–bis D.L. 50/2017) e per gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale nonché per la rettifica del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale (artt. 31-ter e 31-quater Dpr 600/1973), nonché i termini relativi alle procedure per l’esclusione dal reddito del 50% degli importi derivanti dall’utilizzo di software protetto, brevetti e formule (art. 1, c. da 37 a 43 L. 190/2014).
In relazione alle istanze di interpello di cui al punto precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
Sono, altresì, sospese, dall’8.03 al 31.05.2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze di accesso civico ai documenti formulate ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 3/2013.
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
L’art. 68 prevede la sospensione dei termini di versamento di carichi affidati all’agente della riscossione. Tra le misure introdotte segnaliamo che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8.03 al 31.05.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli avvisi di accertamento previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.